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CASO TIMPANELLI, LA DIFESA DI ACCIARO CHIARISCE DETTAGLI PROCESSUALI

Cronaca

CASO TIMPANELLI, LA DIFESA DI ACCIARO CHIARISCE DETTAGLI PROCESSUALI

Parla la difesa di Acciaro: "Non corrisponde a vero che Timpanelli sia stato "assolto" dall'accusa di traffico di droga - afferma il legale Fabrizio Ferrara - in quanto il pr...

Francesco Bunetto

06 Maggio 2021 18:46

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Parla la difesa di Acciaro: "Non corrisponde a vero che Timpanelli sia stato "assolto" dall'accusa di traffico di droga - afferma il legale Fabrizio Ferrara - in quanto il procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione e non di assoluzione : in linea processuale questo vuol dire che, in qualunque momento, è possibile, previa istanza, la riapertura delle indagini, con provvedimento del G.I.P. - continua - non corrisponde a vero che la Cassazione abbia condannato Acciaro a quattro anni o che gli elementi sarebbero stati superati dalla Cassazione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la condanna: la Cassazione, in realtà, si è occupata, esclusivamente, di una questione procedurale preliminare, costituita dalla declaratoria di nullità per violazione del giudice naturale, ma non è entrata, in alcun modo, né poteva farlo, sul merito della vicenda. In attesa del deposito delle motivazioni sarà valutata la possibilità dell'impugnativa della Sentenza della Suprema Corte dinanzi altra Sezione, ove vi sia stato un travisamento del fatto processuale, oppure del ricorso alla Corte di Giustizia Europea, attesa la palese violazione del principio del giudice naturale. "La Cassazione non è entrata nel merito, si è occupata solo dell'aspetto preliminare, ha rimesso gli atti alla Corte d'Appello perché si deve nuovamente pronunciare non più sulle questioni penali, ancora da approfondire. Non sono convinto - aggiunge Ferrara - che la Corte di Cassazione potesse dichiarare la prescrizione ma ritengo che avrebbe dovuto rimettere gli atti anche dal punto di vista penale la Corte d'Appello. Doveva essere poi la Corte d'Appello a valutare se c'era evidente innocenza di Acciaro e assolverlo oppure eventuale applicazione della prescrizione, ma in ogni caso la Corte d'Appello, dovrà entrare nel merito della vicenda ai fini civili. Cosi ha deciso la Cassazione, non esiste nessuna condanna a quattro anni di reclusione".La Corte d'Appello di Caltanissetta si è pronunciata solo sulla questione preliminare di tipo procedurale, cioè se la circostanza se la Dottoressa Marino potesse o meno decidere nei confronti di Acciaro Vincenzo e la Corte d'Appello aveva sentenziato che vi fosse un errore di ordine procedurale e che la sentenza fosse d'obbligo. La Procura generale e il Timpanelli hanno proposto ricorso in Cassazione ma solo sulla questione di procedura. La Cassazione è intervenuta su tale aspetto procedurale affermando contrariamente alla Corte d'Appello che la sentenza poteva essere messa dalla Dottoressa Marino ravvisando che ci sia stato soltanto una mera irregolarità perché non conosciamo le motivazione della Corte d'Appello. Il punto di vista della Procura generale è che l'errore nell'assegnazione di un fascicolo ad un magistrato anziché a un altro non è causa di nullità ma di mera irregolarità. Il fascicolo era già assegnato a un magistrato per cui non si è trattato di un assegnazione di un fascicolo senza alcun magistrato ma della rimozione del fascicolo assegnato ad un magistrato con assegnazione ad un magistrato diverso. A mio avviso questo è palese violazione del principio del giudice naturale che noi faremo valere dinanzi al suprema corte in sede di travisamento del fatto processuale, se dovesse venire fuori che la sezione non ha notato quest'aspetto della rimozione, esportazione e ablazione del fascicolo dal ruolo della Dott.sa Passanisi o viceversa alla Corte Europea dei diritti dell'uomo perché in una situazione del genere noi riteniamo che una volta assegnato il fascicolo ad un magistrato questo possa essere rimosso solo per cause giustificate e non senza alcun motivo come è avvenuto - ha concluso Ferrara".di Francesco Bunetto

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