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L’IPAB RESTA A GESTIONE COMUNALE, LO STABILISCE IL TAR CHE RESPINGE IL RICORSO DE "LA FENICE"

Cronaca

L’IPAB RESTA A GESTIONE COMUNALE, LO STABILISCE IL TAR CHE RESPINGE IL RICORSO DE "LA FENICE"

La Fenice non potrà utilizzare i locali dell'Ipab, né tantomeno gestire i servizi. Lo ha stabilito il Tar di Palermo che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa so...

Donata Calabrese

21 Maggio 2021 13:08

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La Fenice non potrà utilizzare i locali dell'Ipab, né tantomeno gestire i servizi. Lo ha stabilito il Tar di Palermo che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa società a responsabilità limitata che di fatto per circa un anno avrebbe gestito locali e servizi della casa di ospitalità per anziani Antonietta Aldisio. A costituirsi in giudizio l'assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; l'Ipab difeso dall'avvocato Agatino Cariola ed il Comune di Gela, assistito dall'avvocato Michele Aliotta. La battaglia giudiziaria inizia con l'annullamento da parte del commissario straordinario dell'Ipab Giuseppe Lucisano, di alcune delibere adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ipab riguardanti per l'appunto l'affitto di alcuni locali della casa di riposo e la gestione di diversi servizi. Il commissario, una volta insediatosi, dichiarò la nullità dei contratti di locazione e chiesto il rilascio degli immobili. Il Tar ritiene, che con l'adozione di questi atti amministrativi da parte dell'ex consiglio di amministrazione dell'Ipab, sia stata violata sia l'intera normativa in materia di appalti di servizi sociali che quella relativa alle locazioni. Nell'ambito dei contratti di compravendita o di locazione di immobili, la norma prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; l'assegnazione di un bene deve dunque essere preceduta da una verifica di mercato idonea a scegliere l'offerta più conveniente. In questo caso - sempre secondo il Tar - l'iter che ha condotto alla locazione dei locali in favore de La Fenice non rispetta i suddetti principi poiché nessuna forma di trasparenza e pubblicità è stata assicurata alla procedura in questione. Tra l'altro l'Ipab ha dimostrato come un'altra società avesse manifestato il proprio interesse per gli stessi immobili.La legge ammette il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara solo se l'urgenza derivi da "eventi imprevedibili" e "in alcun caso imputabili" all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione". In ogni caso deve essere fornita adeguata motivazione e l'affidamento deve essere predisposto nel caso in cui sia strettamente necessario. Per il Tar non vi sarebbe stata dunque nessuna urgenza. Respingendo il ricorso, il Tar in sostanza giudica corretto l'operato del commissario straordinario nominato dalla Regione. Il braccio di ferro innescatosi tra La Fenice, l'Ipab e il comune di Gela ha avuto anche dei risvolti politici e occupazionali.di Donata Calabrese

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